Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel testo unico della legge elettorale politica, dopo il 5° comma dell'art. 13, e dopo il 1° comma dell'art. 85, sono rispettivamente inseriti i seguenti:
tolto: Art. 13. - Nei Comuni che non hanno rappresentanza elettiva, i componenti della Commissione elettorale sono nominati dal capo della civica Amministrazione (governatore, podesta').
tolto: Art. 85. - Ove il Comune capoluogo del mandamento non abbia rappresentanza elettiva, il Pretore e' assistito, nei predetti adempimenti, da due membri della consulta municipale designati dal podesta', oppure, in mancanza di essi, da due elettori del Comune parimenti designati dal podesta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art7 · fonte del testo