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[1]Il sottufficiale che, all'andata in vigore della presente legge abbia acquistato diritto all'indennita' di lire 2000 lo conserva alle condizioni stabilite dall'art. 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 30 novembre 1902, n. 251.
[2]Il sottufficiale, poi, che, nel momento suddetto, avra' compiuto un periodo di servizio fra gli 8 e i 12 anni, avra' diritto, anche rimanendo in servizio, a quella parte della surriferita indennita', che sara' maturata a suo favore all'andata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
