Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I sottufficiali alle armi, che alla data in cui andra' in vigore la presente legge abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo e siano riconosciuti idonei a coprire una delle cariche speciali di cui al comma 4° dell'articolo 4, saranno nominati marescialli di compagnia, purche' rinuncino all'impiego civile.
tolto: Avranno diritto alla stessa promozione i sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermita' provenienti da causa di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art14 · fonte del testo