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[1]Le rafferme con soprassoldo sono abolite.

[2]Sono conservate le rafferme con premio; e possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio, purche' ne abbiano i requisiti necessari, i carabinieri Reali, siano o no graduati, i sottufficiali musicanti, trombettieri e tamburini, i capi armaiuoli, i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonche' quelli dei depositi cavalli stalloni, i caporali ed appuntati musicanti ed i caporali maniscalchi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art6 · fonte del testo