Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il sottufficiale dispensato dal servizio o riformato senza diritto a pensione, acquista diritto ad una indennita' diL. 500 se abbia compiuto il sesto anno di servizio, piu' L. 50 per ogni anno di servizio oltre il sesto.
tolto: Il sottufficiale che, avendo compiuto sei anni di servizio, sia retrocesso dal grado, avra' diritto ad una indennita' nella misura di tre quarti di quella stabilita al comma precedente, escluso il caso di retrocessione dovuta a colpa di carattere indecoroso, o a pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle liberta' guarentite dallo Statuto.
tolto: Le indennita' stabilite nei commi precedenti non spettano al sottufficiale dispensato, riformato o retrocesso, che abbia acquistato diritto alle indennita' di cui al successivo art. 15.
tolto: Non ha diritto alle indennita' stabilite nei commi precedenti il sottufficiale rimosso o condannato a pena che porti la perdita del grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art9 · fonte del testo