Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 352 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il sergente maggiore che abbia compiuto dodici anni di servizio, ha diritto ad un impiego civile nel personale delle ferrovie e delle altre Amministrazioni dello Stato. Eguale diritto e' riservato ai marescialli che contino non meno di dodici anni di servizio e che ne siano dispensati per motivi estranei alla disciplina.
tolto: Salvo i casi di dispensa dal servizio, il sergente maggiore in attesa d'impiego civile puo' essere trattenuto alle armi sino al conseguimento dell'impiego stesso. Perdera' il diritto all'impiego, se dispensato dal servizio per motivi disciplinari.
tolto: Per ottenere l'impiego civile non sara' piu' condizione indispensabile quella di essere raffermato con soprassoldo. Ne sono pero' sempre esclusi i raffermati con premio.
tolto: Gli impieghi riservati ai sottufficiali sono:
tolto: a) tutti quelli di ufficiali d'ordine e d'assistente locale, assistente locale del genio, custode ed altri analoghi in tutte le Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e due terzi di quelli di usciere nell'Amministrazione centrale della guerra;
tolto: b) in tutte le Amministrazioni dello Stato: un terzo dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire.
tolto: I posti di ufficiale d'ordine nel Ministero della guerra sono pero' tutti devoluti agli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.
tolto: Quelli di ufficiali d'ordine presso le altre Amministrazioni dello Stato sono devolute soltanto per un terzo agli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra ed in mancanza d'aspiranti in quest'ultimo personale anche direttamente ai sottufficiali.
tolto: Tale disposizione dev'essere applicata in modo che nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre Amministrazioni i provenienti da quella militare siano intercalati nella misura di uno a due, alle stesse condizioni di carriera cogli altri concorrenti;
tolto: c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o di materiali e di servizio, che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire.
tolto: Di posti contemplati nel presente articolo ai capoversi b) e c) una parte proporzionale sara' assegnata ai sottufficiali con dodici anni di servizio dei Corpi della R. marina, i quali avranno sempre la preferenza, ove si tratti di impieghi dipendenti dall'Amministrazione della marina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art8 · fonte del testo