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[1]Qualora la scelta del direttore generale cada su di un funzionario dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di servizio, questi continua a fare parte dell'Amministrazione stessa, conservando il grado, lo stipendio, le indennita' e tutti gli altri diritti che gli competono, compreso quello d'avanzamento.

[2]In tal caso sara' a carico del bilancio del Consorzio soltanto la differenza fra gli assegni stabiliti in organico a favore del direttore generale e lo stipendio e le indennita' dovutegli dallo Stato.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 28 giugno 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art13 · fonte del testo