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[1]Qualora la scelta del direttore generale cada su di un funzionario dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di servizio, questi continua a fare parte dell'Amministrazione stessa, conservando il grado, lo stipendio, le indennita' e tutti gli altri diritti che gli competono, compreso quello d'avanzamento. 3
[2]In tal caso sara' a carico del bilancio del Consorzio soltanto la differenza fra gli assegni stabiliti in organico a favore del direttore generale e lo stipendio e le indennita' dovutegli dallo Stato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Quando la scelta del direttore generale cada su di un funzionario dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di servizio, questi cessa temporaneamente dal servizio nell'Amministrazione cui appartiene, e puo' essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado il proprio titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio".
Testo in vigore dal 28 giugno 1918 al 9 febbraio 1928
