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[1]Salvo il caso di revocazione previsto e regolato dall'art. 12, l'ufficio di direttore generale del Consorzio ha carattere di stabilita'.
[2]All'atto della cessazione dall'ufficio per qualsiasi ragione, tranne il caso della revocazione, il funzionario di cui al precedente articolo avra' diritto al conferimento di un posto nella carriera amministrativa del Ministero al quale appartiene, di grado non inferiore a quello effettivo o parificato di ispettore generale.
[3]Nel caso in cui nell'organico del Ministero quel posto non fosse disponibile, il funzionario predetto lo assumera' in soprannumero.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 9 febbraio 1928
