Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Consorzio ha lo scopo di vendere lo zolfo per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.
tolto: A tale effetto e' consorziato tutto lo zolfo ottenuto nelle miniere, come primo prodotto del trattamento del minerale di zolfo, il quale resta sottoposto alle norme stabilite dall'art. 6.
tolto: Il Consorzio, nei limiti della quantita' annualmente disponibile, tenuto conto degli impegni per le vendite fatte direttamente, non potra' rifiutarsi di vendere lo zolfo a chiunque ne faccia richiesta.
tolto: Il Consorzio e' autorizzato a lavorare direttamente od a far lavorare per proprio conto lo zolfo predetto, a vendere direttamente od a far vendere per proprio conto lo zolfo lavorato, nonche' a partecipare ad aziende che abbiano per oggetto la produzione o la vendita di zolfi lavorati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art2 · fonte del testo