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[1]Le controversie tra il Consorzio e i consorziati sopra tutti gli obietti attinenti alla presente legge, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.

[2]A questo scopo e' costituito un Collegio di sei arbitri, nominati ed occorrendo surrogati, due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, fra gli esperti in materia commerciale, due dal primo presidente della Corte di appello di Palermo, fra gli esperti in materia giuridica, e due dal Comitato dei delegati fra gli esperti in materia mineraria.

[3]La scelta dei decidenti sara' fatta in principio per sorteggio, e successivamente per turno, in ciascun gruppo.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art15 · fonte del testo