Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Entro il mese di agosto di ciascun anno l'Amministrazione delle imposte dirette accerta l'ammontare degli introiti fatti nell'esercizio precedente per imposta fondiaria principale sulle zolfare della Sicilia, ne opera il rimborso a favore del Consorzio, e per conto di esso ne fa il versamento al Banco di Sicilia.
[2]Nel secondo semestre di ciascun anno, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accerta l'ammontare degli introiti di tariffa fatti per il trasporto degli zolfi sulle ferrovie della Sicilia di pertinenza dello Stato durante l'esercizio precedente. Sulle spese di esercizio essa provvedera' al pagamento a favore del Consorzio di una somma pari alla meta' di detto ammontare versandone l'importo al Banco di Sicilia. In nessun caso tale somma dovra' superare il limite di L. 850,000.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
