Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 1918 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il conto consuntivo deve dimostrare gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'esercizio ed indicare le somme rimaste da incassare o da pagare, per tenerne conto nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
tolto: L'eventuale avanzo di cassa sara' distribuito, dopo l'approvazione del conto, agli intestatari delle fedi di deposito relative agli zolfi venduti e consegnati nell'esercizio, nel modo che sara' stabilito dal regolamento, tenendo conto della quantita' venduta e del prezzo medio ricavato in ciascuna piazza e delle spese di trasporto sostenute da ciascun consorziato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art20 · fonte del testo