Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gl'Istituti di emissione hanno facolta' di fare anticipazioni sopra fedi di deposito degli zolfi esistenti nei magazzini generali del Consorzio, sino ai quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedi stesse, al netto delle spese di trasporto e del contributo di cui all'articolo precedente.
tolto: La misura dell'interesse su tali anticipazioni puo' essere di non oltre l'uno per cento inferiore a quella normale sulle anticipazioni indicate nell'articolo 31 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione.
tolto: Per le operazioni di anticipazioni su fedi di deposito di zolfi e di sconto a saggio di favore delle note di pegno degli zolfi, depositati nei magazzini generali, il Banco di Sicilia e' autorizzato ad eccedere il limite normale della sua circolazione sino a L. 10 milioni, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e modificato con legge 31 dicembre 1907, n. 804.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art25 · fonte del testo