Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Salvo l'eccezione di cui all'art. 4, tutti gli zolfi delle miniere siciliane saranno depositati e custoditi nei magazzini generali a disposizione del Consorzio.
tolto: Con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento, i detti zolfi, fino a quando i magazzini generali non siano in funzione, potranno essere depositati negli attuali magazzini, secondo la designazione del Consorzio; e questi potranno, d'accordo col Consorzio, essere trasformati in magazzini consorziali, alla diretta dipendenza dei magazzini generali, o in magazzini gestiti direttamente dal Consorzio.
tolto: Le fedi di deposito e le note di pegno dovranno indicare il valore attribuito agli zolfi, ai termini dell'articolo 18, al netto dell'intero ammontare delle spese di trasporto anticipate dal Consorzio, nonche' dell'ammontare del contributo a favore del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art24 · fonte del testo