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[1]Il capitale iniziale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia di quattro milioni di lire, due dei quali dati dal tesoro dello Stato senza diritto a rimborso e due dal Banco di Sicilia prelevati dalla massa di rispetto, e' aumentato a 6 milioni.

[2]I due milioni dati dal Banco di Sicilia saranno ad esso rimborsati dal Consorzio, con gl'interessi al saggio minimo dello sconto, ratealmente nel termine non maggiore di otto anni dal 1° agosto 1906.

[3]Il Banco di Sicilia ha diritto di prelazione sopra tutto le attivita' della Banca di credito minerario.

[4]L'aumento dei due milioni sara' versato dal tesoro dello Stato, senza interesse, in quattro rate eguali, la prima di L. 500,000, dopo il collocamento di almeno un milione di lire di obbligazioni, e le altre tre rate di L. 500,000 ciascuna dopo il collocamento successivo, uno per volta, di altri tre milioni di obbligazioni.

[5]Le somme versate dallo Stato saranno rimborsate in venti annualita', a partire dall'undicesimo anno, per ciascun versamento.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art26 · fonte del testo