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[1]La Banca ha facolta' di emettere obbligazioni per un ammontare non superiore al capitale versato, ammortizzabili mediante sorteggi annuali nel termine di cinquant'anni.

[2]La misura massima dell'interesse sulle obbligazioni e le modalita' relative alla emissione, sono stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro.

[3]La Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai, la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, le Casse di risparmio ordinarie, le Societa' di assicurazione ed i Monti di pieta' sono autorizzati ad acquistare le obbligazioni della Banca di credito minerario e ad ammetterle nelle operazioni di pegno.

[4]La Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia sara' esente dall'imposta di ricchezza mobile per un trentennio, limitatamente ai redditi che potra' realizzare nelle operazioni di credito a favore del Consorzio solfifero siciliano e dei produttori di zolfi nella Sicilia.

[5]L'ordinamento, le funzioni e le operazioni della Banca sono regolati da uno statuto, approvato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo col ministro del tesoro. Nel decreto Reale di approvazione devono essere comprese le norme per la vigilanza governativa.

[6]Il direttore e' nominato dal Ministero di agricoltura di accordo con quello del tesoro. Nel decreto di nomina saranno stabiliti gli assegni dovutigli.

[7]L'ufficio di amministratore della Banca e' incompatibile con quello di amministratore del Consorzio e del Banco di Sicilia.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art27 · fonte del testo