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Il ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere conforme dei Consiglio dell'industria e del commercio, convocato, occorrendo, in sessione straordinaria, concedera' la dichiarazione di pubblica utilita', a norma delle vigenti leggi, per le opere che si renderanno necessarie all'impianto ed all'ulteriore svolgimento di quelle industrie gia' esistenti e che potranno sorgere in qualsiasi provincia del Regno e che avranno per obbietto l'utilizzazione dello zolfo e dei suoi derivati, escluse le piriti.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
