Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando ricorra l'assoluta urgenza di togliere l'Amministrazione al Consiglio per il verificarsi delle condizioni previste nell'articolo precedente, oppure perche' il numero dei suoi componenti, per dimissioni simultanee, sia divenuto inferiore a quattro, il ministro di agricoltura, industria e commercio puo' sospendere il Consiglio d'amministrazione del Consorzio, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario straordinario.
tolto: Il commissario straordinario rimane in carica, nel primo caso, fino a quando non sia stato nominato il commissario Regio di cui nell'articolo precedente o il Consiglio di amministrazione non sia stato reintegrato nelle sue funzioni; nel secondo caso, fino a quando il Consiglio non sia stato completato in tutti i suoi membri.
tolto: In nessun caso, pero', la gestione temporanea del commissario straordinario potra' durare piu' di due mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art33 · fonte del testo