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[1]Il ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, su parere del Consiglio di Stato, puo' promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio di amministrazione, ove questo dia luogo o partecipi a violazioni delle leggi e dei regolamenti, o ad altri atti, che possano compromettere gl'interessi del Consorzio.
[2]Al Consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione per iscritto degli addebiti fattigli, per le sue eventuali giustificazioni.
[3]Nel caso di scioglimento del Consiglio, la temporanea gestione del Consorzio e' affidata ad un commissario regio fino alla costituzione della nuova Amministrazione, che deve aver luogo entro sei mesi dalla data dell'effettiva immissione in carica del commissario.
[4]Il commissario non puo' compiere atti, che eccedano i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, senza la preventiva approvazione del ministro d'agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
