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[1]Quando ricorra l'assoluta urgenza di togliere l'Amministrazione al Consiglio per il verificarsi delle condizioni previste nell'articolo precedente, oppure perche' il numero dei suoi componenti, per dimissioni simultanee, sia divenuto inferiore a quattro, il ministro di agricoltura, industria e commercio puo' sospendere il Consiglio d'amministrazione del Consorzio, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario straordinario.

[2]Il commissario straordinario rimane in carica, nel primo caso, fino a quando non sia stato nominato il commissario Regio di cui nell'articolo precedente o il Consiglio di amministrazione non sia stato reintegrato nelle sue funzioni; nel secondo caso, fino a quando il Consiglio non sia stato completato in tutti i suoi membri.

[3]In nessun caso, pero', la gestione temporanea del commissario straordinario potra' durare piu' di due mesi.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art33 · fonte del testo