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La ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei delegati, sciolti col R. decreto 7 febbraio 1909, n. 64, e la nomina del direttore generale, secondo le norme della presente legge, avranno luogo entro due mesi dalla pubblicazione di essa nella Gazzetta ufficiale del Regno, senza pregiudizio di termini per le impugnative in via amministrativa che gli interessati potessero presentare.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art34 · fonte del testo