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[1]Gli insegnanti di scuole medie e normali, i quali, col consenso del Governo, siano incaricati d'insegnamenti in scuole governative secondarie o superiori di Stati stranieri, sono considerati in missione per la durata del loro incarico e continuano ad appartenere ai ruoli degli insegnanti, agli effetti della carriera e dello stipendio.

[2]Qualora pero' l'incarico assunto in scuole alla dipendenza di altri Stati sia retribuito, il pagamento dello stipendio e' sospeso per la durata dell'incarico stesso.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 27 febbraio 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art18 · fonte del testo