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[1]Gli insegnanti di scuole medie e normali, i quali, col consenso del Governo, siano incaricati d'insegnamenti in scuole governative secondarie o superiori di Stati stranieri, sono considerati in missione per la durata del loro incarico e continuano ad appartenere ai ruoli degli insegnanti, agli effetti della carriera e dello stipendio.
[2]Qualora pero' l'incarico assunto in scuole alla dipendenza di altri Stati sia retribuito, il pagamento dello stipendio e' sospeso per la durata dell'incarico stesso. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Colla fine dell'anno 1918-919 cessano di avere effetto gli articoli 18 e 20 della legge 16 luglio 1914, n. 679".
Testo in vigore dal 27 febbraio 1919 al 16 dicembre 2009
