Concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale

Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

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[1]Nei concorsi generali alle cattedre d'Istituti di secondo grado, la graduatoria dei vincitori sara' formata di due gruppi: il primo comprendera' coloro che abbiano insegnato lodevolmente almeno per tre anni la stessa materia o materie affini in Istituti di primo grado e coloro che abbiano esercitato lodevolmente almeno per tre anni l'ufficio di assistente di ruolo a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Universita' o Istituti governativi di istruzione superiore; il secondo gli altri vincitori.

[2]A parziale deroga dall'obbligo del concorso stabilito dall'art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141, per il passaggio da uno ad altro ordine di ruoli, alle cattedre di materie letterarie delle classi quarta e quinta del ginnasio si provvede, seguendo l'ordine di anzianita', con la nomina di insegnanti di ruolo delle prime tre classi, i quali da speciali ispezioni siano stati giudicati idonei al nuovo ufficio.

[3]Il loro passaggio diventa definitivo soltanto dopo la prova stabilita dall'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

[4]I professori ordinari di pedagogia delle scuole normali possono, su loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei corsi magistrali istituiti colla legge 21 luglio 1911, n. 861.

[5]Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire a norma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861 e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e' portato a 45 fino al 31 dicembre 1916.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 20 dicembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art3 · fonte del testo