Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473
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[1]Nei concorsi generali alle cattedre d'Istituti di secondo grado, la graduatoria dei vincitori sara' formata di due gruppi: il primo comprendera' coloro che abbiano insegnato lodevolmente almeno per tre anni la stessa materia o materie affini in Istituti di primo grado e coloro che abbiano esercitato lodevolmente almeno per tre anni l'ufficio di assistente di ruolo a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Universita' o Istituti governativi di istruzione superiore; il secondo gli altri vincitori.
[2]A parziale deroga dall'obbligo del concorso stabilito dall'art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141, per il passaggio da uno ad altro ordine di ruoli, alle cattedre di materie letterarie delle classi quarta e quinta del ginnasio si provvede, seguendo l'ordine di anzianita', con la nomina di insegnanti di ruolo delle prime tre classi, i quali da speciali ispezioni siano stati giudicati idonei al nuovo ufficio.
[3]Il loro passaggio diventa definitivo soltanto dopo la prova stabilita dall'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.
[4]I professori ordinari di pedagogia delle scuole normali possono, su loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei corsi magistrali istituiti colla legge 21 luglio 1911, n. 861.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 20 dicembre 1922
