Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473
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[1]A parziale deroga dall'obbligo del concorso stabilito dall'art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141, per il passaggio da uno ad altro ordine di ruoli, alle cattedre di materie letterarie delle classi quarta e quinta del ginnasio si provvede, seguendo l'ordine di anzianita', con la nomina di insegnanti di ruolo delle prime tre classi, i quali da speciali ispezioni siano stati giudicati idonei al nuovo ufficio.
[2]Il loro passaggio diventa definitivo soltanto dopo la prova stabilita dall'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.
[3]I professori ordinari di pedagogia delle scuole normali possono, su loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei corsi magistrali istituiti colla legge 21 luglio 1911, n. 861.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1922 al 13 aprile 1923
