Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1923 al 16 dicembre 2009. 253 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 e l'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono abrogati. Ad essi sono sostituite le seguenti disposizioni:
tolto: «Il concorso e' bandito per un numero determinato di posti e si svolge secondo le norme indicate nel regolamento.
tolto: «La Commissione giudicatrice designa in ordine di merito i vincitori per il numero de posti messi a concorso. Oltre a questa graduatoria essa ne forma una seconda, designando fra i concorrenti coloro che essa reputa idonei all'ufficio di ruolo in numero non superiore alla meta' del numero dei vincitori.
tolto: «Le nomine ai posti disponibili sono fatte seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori.
tolto: «Il rifiuto della nomina o della sede offerta importa la perdita di qualsiasi diritto derivante dal concorso.
tolto: «Se per il rifiuto di taluno dei vincitori non sia possibile provvedere colla graduatoria dei vincitori a tutti i posti messi a concorso, si passa alla graduatoria degli idonei, i quali saranno assunti ai posti ancora vacanti, seguendo l'ordine con cui sono stati designati.
tolto: «Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicato nel bando del concorso stesso.
tolto: «Quando gli atti di un concorso siano resi esecutivi entro il mese di settembre, le nomine dei vincitori si faranno non oltre l'ottobre successivo; in caso contrario, le nomine stesse saranno rinviate all'anno scolastico seguente.
tolto: «Per le supplenze sara' titolo di preferenza, secondo norme da stabilirsi per regolamento, l'essere riuscito vincitore od idoneo o avere lodevolmente insegnato almeno un anno in scuole governative o pareggiate».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art2 · fonte del testo