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Gli insegnanti ed i capi di istituto delle scuole di cui alla presente legge, quando abbiano compiuto il settantesimo anno di eta', e gli insegnanti di educazione fisica, quando abbiano compiuto il sessantacinquesimo, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle vigenti leggi sulle pensioni civili e militari.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 27 aprile 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art30 · fonte del testo