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Qualora, anche prima di raggiungere il limite di eh indicato nell'articolo precedente, sia accertato che l'insegnante o il capo d'Istituto non sono piu' in grado di adempiere con sufficiente efficacia all'ufficio loro, il ministro puo' dispensarli dal servizio, sentito il parere della sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore, alla quale l'interessato puo' presentare le sue controdeduzioni.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art31 · fonte del testo