Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: All'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e' sostituito il seguente:
tolto: «Per le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore o la dignita' dell'insegnante o del capo d'istituto e che non costituiscano grave insubordinazioni si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. «Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.
tolto: «Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura, per l'insubordinazione grave, per l'abituale irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignita' di chi li commette, si applicano, secondo la gravita' dei casi e le circostanze, le altre pene disciplinari indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art33 · fonte del testo