Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: All'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e' sostituito il seguente:

tolto: «Per le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore o la dignita' dell'insegnante o del capo d'istituto e che non costituiscano grave insubordinazioni si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. «Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.

tolto: «Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura, per l'insubordinazione grave, per l'abituale irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignita' di chi li commette, si applicano, secondo la gravita' dei casi e le circostanze, le altre pene disciplinari indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art33 · fonte del testo