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Il richiamo dall'aspettativa concessa per motivi di famiglia all'insegnante o al capo d'istituto non puo' aver luogo entro il periodo tra il 1° giugno e il principio del nuovo anno scolastico, salvo che in tale periodo scada il termine massimo per cui l'aspettativa puo' essere concessa.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art32 · fonte del testo