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[1]Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1914-915 e per gli esercizi successivi, saranno inscritte ai capitoli 85, 99, 101 e 111 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri, rispettivamente le maggiori somme di lire 200.000, 80.000, 25.000 e 100.000 per provvedere ad acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico delle scuole medie e normali.

[2]Allo stesso fine saranno stanziate in bilancio lire 15.000 per i corsi magistrali.

[3]Il fondo stanziato al capo. 87 sara' elevato a lire 30.000 e quello stanziato al cap. 102 a lire 300.000.

[4]Per le spese che gli uffici scolastici provinciali sostengono a servizio dell'istruzione media e normale e per quelle degli uffici dell'ispettorato regionale, sara' stanziata in bilancio la somma annua di lire 15.000.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art35 · fonte del testo