Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nelle scuole medie e normali pareggiate le tasse non possono essere inferiori a quelle che si pagano nelle corrispondenti scuole governative in forza della presente legge, e sono devolute a vantaggio degli enti cui le scuole appartengono. Restano pero' a beneficio dell'erario:
tolto: 1° le soprattasse di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407;
tolto: 2° la tassa di diploma.
tolto: E' in facolta' degli enti, che mantengono scuole medie pareggiate, di limitate le iscrizioni degli alunni appartenenti a famiglie residenti in altri Comuni in modo da impedire la formazione di classi aggiunte, le quali importino una spesa superiore alla potenzialita' del loro bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art36 · fonte del testo