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[1]Nelle scuole medie e normali pareggiate le tasse non possono essere inferiori a quelle che si pagano nelle corrispondenti scuole governative in forza della presente legge, e sono devolute a vantaggio degli enti cui le scuole appartengono. Restano pero' a beneficio dell'erario:
[2]1° le soprattasse di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407;
[3]2° la tassa di diploma.
[4]E' in facolta' degli enti, che mantengono scuole medie pareggiate, di limitate le iscrizioni degli alunni appartenenti a famiglie residenti in altri Comuni in modo da impedire la formazione di classi aggiunte, le quali importino una spesa superiore alla potenzialita' del loro bilancio.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
