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[1]Gli stipendi obbligatori per i capi d'Istituto e per gl'insegnanti straordinari e ordinari di tutte le scuole medie pareggiate sono i minimi stabiliti, per il rispettivo grado, dalla presente legge, le cui disposizioni si applicano alle scuole stesse anche per cio' che riguarda le retribuzioni da corrispondersi per qualunque titolo e gli obblighi di orario.
[2]Qualora le somme stanziate per l'anno 1914 nel bilancio degli enti interessati, accresciute delle somme corrispondenti al maggior provento delle tasse scolastiche ed all'economia delle propine, non siano sufficienti per l'applicazione del comma precedente, sara' conservato il pareggiamento a quelle scuole nelle quali i capi d'Istituto e gl'insegnanti ordinari e straordinari conseguano almeno i relativi stipendi minimi e le retribuzioni stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, e dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805. 9
[3]Le somme che eventualmente sopravanzino sul maggior provento delle tasse e sull'economia delle propine, pagando soltanto gli stipendi e le retribuzioni stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, e dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805, saranno ripartite tra il capo di istituto e gl'insegnanti di ruolo nei modi determinati dal regolamento.
[4]Le condizioni di carriera di cui godono al momento della pubblicazione della presente legge gli attuali capi d'istituto e gl'insegnanti delle scuole pareggiate si dovranno considerare in ogni caso come ad essi acquisite, indipendentemente dall'applicazione dei comma precedenti.
[5]Gli obblighi di orario per tutte le scuole ai cui insegnanti non si estendano integralmente i benefici della presente legge, saranno quelli della legge 8 aprile 1906, n. 142, e quelli della legge 26 dicembre 1909, n. 805.
[6]Anche agli effetti della presente legge e' applicabile per i ginnasi il primo comma dell'art. 4 della legge 25 febbraio 1892, n. 71, in quanto pero' sia stata in precedenza applicata integralmente la legge 8 aprile 1906, n. 142.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 37 della legge 16 luglio 1914, n. 679, per le scuole che siano state conservate col regime delle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 26 dicembre 1909, n. 805, ma gli stipendi minimi dei capi Istituto e degli insegnanti sono aumentati in misura pari alla differenza tra gli stipendi minimi stabiliti per ciascun ordine e grado di scuole dal presente decreto e gli stipendi minimi fissati dalla legge 16 luglio 1914, n. 679".
Testo in vigore dal 1 maggio 1919 al 16 dicembre 2009
