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Il Governo del Re e' autorizzato a determinare le condizioni alle quali possono acquistare la stabilita' gli insegnanti e i capi d'istituto di ruolo di scuole medie pareggiate dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, i quali, essendo stati assunti in servizio prima che la scuola fosse pareggiata, hanno continuato anche dopo il pareggiamento ad occupare lodevolmente la cattedra di ruolo, alla quale erano stati nominati.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art38 · fonte del testo