Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473
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[1]Al comma 3° dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, e' sostituito il seguente:
[2]«Le sedi disponibili devono essere nominativamente indicate nell'avviso di concorso e non potranno essere piu' di tre in ciascun bando di concorso. La Commissione designera' in ordine di merito sei vincitori per ciascuna delle sedi. I vincitori, che non accettino la sede per la quale hanno concorso, sono esclusi dal concorso speciale successivo».
[3]Anche per le assegnazioni alle sedi importanti in seguito a concorso si osserva il disposto del penultimo comma dell'art. 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 20 dicembre 1922
