Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473
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Anche per le assegnazioni alle sedi importanti in seguito a concorso si osserva il disposto del penultimo comma dell'art. 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009
