Concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale

Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

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Anche per le assegnazioni alle sedi importanti in seguito a concorso si osserva il disposto del penultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 20 dicembre 1922. 69 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Al comma 3° dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, e' sostituito il seguente:

tolto: «Le sedi disponibili devono essere nominativamente indicate nell'avviso di concorso e non potranno essere piu' di tre in ciascun bando di concorso. La Commissione designera' in ordine di merito sei vincitori per ciascuna delle sedi. I vincitori, che non accettino la sede per la quale hanno concorso, sono esclusi dal concorso speciale successivo».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art4 · fonte del testo