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[1]All'insegnamento nelle classi aggiunte provvede il comandante del Collegio col personale in esso insegnante, il quale ha diritto di preferenza. Qualora occorra, egli potra' valersi dell'opera di altri insegnanti di scuole medie governative della citta', prendendo i necessari accordi con le autorita' scolastiche da cui tali insegnanti dipendono.

[2]Gli insegnanti addetti ai Collegi militari, che non possono completare l'orario di obbligo nei Collegi stessi, lo completeranno nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

[3]Ove occorra, anche le scuole dei Collegi militari, previa intelligenza tra le autorita' scolastiche dei due Ministeri, potranno servire per il completamento di orario degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

[4]Gl'insegnanti nei Collegi militari conservano i diritti per gl'incarichi in classi aggiunte di scuole medie governative o pareggiate, ma non potranno assumere insegnamento alcuno fuori dal Collegio senza autorizzazione del comandante. l'autorizzazione concessa puo' essere revocata ogni qualvolta l'interesse degli studi nel Collegio lo richieda.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art43 · fonte del testo