Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gl'insegnanti non appartenenti al ruolo del Ministero della guerra ne' ad alcuno di quelli del Ministero della pubblica istruzione, i quali alla data della presente legge siano incaricati di un insegnamento presso i Collegi militari, e lo abbiano lodevolmente tenuto almeno un anno, potranno, nei limiti del numero delle cattedre disponibili ed a parere del ministero della guerra, continuare ad insegnare nei Collegi stessi e diverranno di ruolo dopo di aver partecipato, entro un quinquennio dalla data suddetta, con esito favorevole, ad un concorso per la cattedra della disciplina da loro insegnata nel Collegio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art44 · fonte del testo