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[1]All'ultimo capoverso dell'art. 61 della legge 17 luglio 1910, numero 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e' sostituito il seguente:

[2]«In luogo dei professori civili di ruolo, e' data facolta' al Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti che abbiano la richiesta capacita' per l'insegnamento che viene loro affidato; ad essi verra' corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto di maestri civili di scherma e ginnastica, possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti».

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art45 · fonte del testo