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I professori degli istituti militari appartenenti al ruolo del ministero della guerra rimangono a far parte del detto ruolo e sono equiparati, per quanto concerne gli stipendi, i compensi speciali e l'orario di obbligo, agli insegnanti delle scuole medie governative dei ruoli corrispondenti.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art46 · fonte del testo