Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I professori degli istituti militari appartenenti al ruolo del ministero della guerra rimangono a far parte del detto ruolo e sono equiparati, per quanto concerne gli stipendi, i compensi speciali e l'orario di obbligo, agli insegnanti delle scuole medie governative dei ruoli corrispondenti.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
