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[1]Le persone indicate nell'articolo precedente saranno assunte in servizio in sedi di primaria importanza nel seguente ordine:

  • a)ex-incaricati fuori ruolo prima e all'atto dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, secondo la data di nomina ad incaricati;
  • b)classificati nei concorsi speciali per sedi di primaria importanza;
  • c)proposti per sedi di secondaria importanza in concorsi speciali di cui al penultimo comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, e idonei nei concorsi generali.

[2]Nell'ambito di ciascuno dei gruppi b) e c) l'ordine di assunzione nei ruoli sara' determinato dalla data di approvazione dei singoli concorsi e per ciascun concorso alla graduatoria di merito.

[3]L'assunzione in servizio di ruolo delle persone precedentemente indicate e' subordinata, oltre che all'esistenza dei posti di ruolo necessari, alla preventiva assunzione di tutti coloro che hanno diritto alla nomina per effetto di concorsi banditi prima della pubblicazione della presente legge.

[4]Quelli tra gli attuali supplenti, i quali, per effetto delle precedenti disposizioni non otterranno la nomina a straordinari, saranno ammessi per un quinquennio ai concorsi generali, qualunque sia la loro eta'.

[5]Il servizio prestato come supplente sara' titolo di preferenza in detti concorsi, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art48 · fonte del testo