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Finche' non vengano riordinati per legge i Regi educandati per le fanciulle, agli insegnanti esterni titolari o reggenti dei cinque educandati di Firenze, Milano, Palermo, Udine e Verona, che impartiscono nelle scuole ai medesimi annesse un insegnamento al quale nelle scuole normali e complementari corrisponde una cattedra di ruolo, e' concesso un aumento proporzionale di un quarto dello stipendio di cui godono, sempreche' non coprano fuori dell'educandato altro ufficio governativo di ruolo.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art60 · fonte del testo