Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1919 al 16 dicembre 2009. 151 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli insegnanti e ai capi di Istituto contemplati dalla presente legge che, entro i primi cinque anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 30 o dispensati dal servizio per effetto dell'art. 31, e che contino meno di 25 anni di servizio, ma piu' di 22, in luogo dell'indennita' che puo' loro spettare, sara' liquidata la pensione come se abbiano prestato 25 anni di servizio.
tolto: Gli insegnanti e i capi di Istituto predetti che entro i primi cinque anni dalla promulgazione della presente legge si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 30, saranno mantenuti in servizio sino al limite di eta' di anni 75, purche' siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente.
tolto: L'ammontare delle pensioni, dipendenti dai collocamenti a riposo disposti in base ai citati articoli 30 e 31, non sara' computato sul fondo consolidato per il debito vitalizio di cui nella legge 29 dicembre 1912, n. 1358.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art59 · fonte del testo