Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ciascuna ora di insegnamento effettivamente impartita, sia da insegnanti di ruolo oltre il proprio obbligo di orario, sia da persone estranee al personale di ruolo, in classi ordinarie o aggiunte, anche negli Istituti pubblici governativi di educazione femminile, e' retribuita nella misura stabilita dalla tabella C, per i mesi di insegnamento e di esame.
tolto: Quando un insegnante sia chiamato a completare il proprio orario d'obbligo in Istituto di grado inferiore, le ore in piu' che eventualmente facesse per ragioni di unita' di programma nella medesima classe sono compensate nella misura stabilita per l'Istituto cui l'insegnante appartiene.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art9 · fonte del testo