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[1]Ciascuna ora di insegnamento effettivamente impartita, sia da insegnanti di ruolo oltre il proprio obbligo di orario, sia da persone estranee al personale di ruolo, in classi ordinarie o aggiunte, anche negli Istituti pubblici governativi di educazione femminile, e' retribuita nella misura stabilita dalla tabella C, per i mesi di insegnamento e di esame.

[2]Quando un insegnante sia chiamato a completare il proprio orario d'obbligo in Istituto di grado inferiore, le ore in piu' che eventualmente facesse per ragioni di unita' di programma nella medesima classe sono compensate nella misura stabilita per l'Istituto cui l'insegnante appartiene.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art9 · fonte del testo