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[1]E' autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere, alle condizioni stabilite dall'art. 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e 75 del regolamento, approvato con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 606, un mutuo per la somma occorrente all'esecuzione delle opere dell'impianto idroelettrico sul tratto del Volturno compreso tra il Rivo di Rocchetta e il Vandra', concessa dalla legge 5 luglio 1908, n. 351, in sostituzione della derivazione del fiume Tusciano accordato dalla predetta legge 8 luglio 1904.
[2]Le esenzioni dal pagamento dei dazi doganali, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1904, n. 351, tanto per questa derivazione che per l'altra concessa dall'art. 18 della medesima legge, saranno applicate ai materiali, ai macchinari ed a tutto quanto occorrera' per l'impianto idroelettrico, come linee di trasmissione, centrale di trasformazione e riserve in Napoli, reti di distribuzione dell'energia elettrica e connessi accessori.
Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 21 ottobre 1917
