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[1]E' autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere, alle condizioni stabilite dall'art. 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e 75 del regolamento, approvato con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 606, un mutuo per la somma occorrente all'esecuzione delle opere dell'impianto idroelettrico sul tratto del Volturno compreso tra il Rivo di Rocchetta e il Vandra', concessa dalla legge 5 luglio 1908, n. 351, in sostituzione della derivazione del fiume Tusciano accordato dalla predetta legge 8 luglio 1904.
[2]Le esenzioni dal pagamento dei dazi doganali, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1904, n. 351, tanto per questa derivazione che per l'altra concessa dall'art. 18 della medesima legge, saranno applicate ai materiali, ai macchinari ed a tutto quanto occorrera' per l'impianto idroelettrico, come linee di trasmissione, centrale di trasformazione e riserve in Napoli, reti di distribuzione dell'energia elettrica e connessi accessori.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665
1Il Decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Durante la gestione diretta da parte del commissario, e' sospesa l'applicazione delle disposizioni degli articoli dal 19 al 28 del capo II della legge 8 luglio 1904, n. 351, sul risorgimento economico della citta' di Napoli, del regolamento per la esecuzione del capo II della legge medesima, approvata con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 606, dello statuto dell'ente autonomo, approvato con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 605, e dell'art. 10 della legge 12 marzo 1911, n. 258".
Il Decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665, come modificato dall'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1995, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Durante la gestione diretta da parte del commissario e' sospesa l'applicazione delle disposizioni degli articoli dal 19 al 28 del capo 2° della legge 8 luglio 1904, n. 351, sul risorgimento economico della citta' di Napoli, del regolamento per l'esecuzione del capo 2° della legge medesima, approvato con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 606, dello statuto dell'ente autonomo approvato con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 605, e dell'art. 10 della legge 12 marzo 1911, n. 258, salvo la parte concernente le esenzioni doganali".
Testo in vigore dal 26 dicembre 1917 al 3 maggio 1921
