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[1]E' autorizzata la spesa di L. 6,300,000 per la sistemazione dei servizi doganali al Mandracchio e per l'impianto dei servizi stessi nella zona franca ai Granili.

[2]I lavori all'uopo occorrenti sono dichiarati di pubblica utilita'.

[3]E' abrogato l'art. 31, comma 1), della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-03-12;258~art2 · fonte del testo